Art. 6.
(Prima attuazione dei progetti scientifici speciali).

      1. In sede di prima attuazione dei progetti scientifici speciali di cui all'articolo 5, l'Osservatorio provvede al censimento e alla catalogazione sistematica delle raccolte di reperti scientifici e tecnologici

 

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nonché delle risorse bibliografiche e documentali di interesse storico e scientifico.